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Legge di Stabilità 2016: il nuovo regime forfettario

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A partire dal 1 Gennaio 2016 esce definitivamente di scena il regime dei minimi per fare spazio al nuovo regime forfettario.

Già introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015, è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, in forma individuale, che rispetta specifici requisiti di accesso; il reddito viene determinato forfettariamente, applicando un coefficiente di redditività e tassato con un’imposta del 15% (ridotta a 5% per le nuove attività), sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. È stato leggermente modificato dall’art. 1 comma 111-113 della nuova Legge di Stabilità 2016 che ne amplia essenzialmente l’ambito applicativo.

Requisiti di accesso:

  • non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Atecodi riferimento, che riportiamo di seguito;
  • non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
  • non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti:

  • che hanno usufruito di regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
  • contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
  • contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

Ecco l’elenco che riguarda i limiti di reddito classificati per codice attività e con relativo coefficiente di redditività:.

  • Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) limite ricavi/fatturato 45.000 euro; coefficiente redditività 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000; coefficiente di redditività 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite ricavi/fatturato 40.000; coefficiente di redditività 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8): limite ricavi/fatturato 30.000; coefficiente di redditività 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): limite ricavi/fatturato 25.000; coefficiente di redditività       86%;
  • Intermediari del commercio (46.1): limite ricavi/fatturato 25.000; coefficiente di redditività 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): limite ricavi/fatturato 50.000;coefficiente di redditività 40%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite compensi/fatturato 30.00;0 coefficiente di redditività 78%;
  • Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) limite ricavi/fatturato 30.000; coefficiente di redditività 67%.

L’obbligo di confrontare il reddito di lavoro dipendente o di pensione con il reddito da lavoro autonomo per attestare la prevalenza di quest’ultimo, è stato abrogato; ora il requisito per l’accesso al regime è che l’eventuale reddito di lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente non debba essere superiore  a 30.000 Euro, ma questa condizione non va verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Altra importante novità si ha dal punto di vista previdenziale: per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti;
per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016.

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